Deliberaz. G.R. Abruzzo 09/07/2008, n. 629 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Abruzzo 09/07/2008, n. 629

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


PREMESSO che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, utili a superare le attuali arretratezze del sistema di gestione dei rifiuti e le diverse criticità territoriali, che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente, tramite una rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero, da realizzare secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 R e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 R “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 R recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che, in particolare, ha sostituito integralmente la Parte II del D.Lgs. 152/06, dedicata a VIA/VAS/IPPC, a partire dal 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

CONSIDERATO che in attesa di specifiche direttive nazionali, si ritiene necessario definire, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 R e s.m.i. e art. 50 della L.R. 45/07 R, direttive regionali regolanti procedure per il rilascio delle autorizzazioni in via definitiva di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti, nonché per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Ambiente (MATTM) n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: “Parere in merito all’applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti” in cui si precisa che:

- La procedura VIA è “attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato” e

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Allegato 1 - Direttive per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla parte iv, titolo i, art. 208, comma 15, del d.lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

Premessa

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 R e s.m.i., Parte IV, Titolo I, art. 208, comma 15 e dell’art. 50, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 R “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che attribuiscono al competente Servizio della Regione Abruzzo, il compito di emanare apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione degli impianti, procedure di controllo nonché eventuali prescrizioni integrative.


1. Definizione di impianto mobile di smaltimento o recupero di rifiuti

Fatte salve eventuali disposizioni statali, per impianto mobile si intende di norma un impianto avente una tecnologia diffusa in molteplici esemplari, con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità (amovibilità), finalizzato al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di limitata durata. L’impianto può essere situato anche in luogo chiuso, se ricorrono motivi di ottimizzazione dei processi e delle attività da svolgere.


1.1 Alcuni riferimenti normativi, amministrativi e giurisprudenza

Preliminarmente è necessario ribadire come la Corte di Giustizia ha sempre escluso la possibilità, per gli Stati membri, di eccepire prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.. Né alcuna incidenza ha riconosciuto alla ripartizione costituzionale di poteri tra autorità nazionali centralizzate e autorità decentralizzate sulla valutazione dell’inadempimento, essendo compito degli Stati membri vigilare sulla effettiva attuazione degli obblighi comunitari da parte delle autorità nazionali e locali al fine di non incorrere in procedure di infrazione comunitaria.

Il MATTM, con nota n. 4903/VIA del 14.04.2000, avente per oggetto: “Parere in merito all’applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti”, precisa che:

- la procedura VIA è - attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato - e non dunque in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto mobile di cui all’art. 28, comma 7 del D.Lgs. 22/97 R. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento della singola campagna in un sito ben individuato;

- l’applicazione della eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell’istallazione dell’impianto e dell’avvio della campagna e ciò fino all’espletamento della medesima; .. omissis”.

Pertanto la procedura di VIA, nel caso sia dovuta, viene differita in occasione della comunicazione per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, in quanto non risulta attuabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 R e s.m.i., poiché va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura VIA che comporterà necessariamente la sospensione dell’istallazione dell’impianto fino alla definizione della medesima procedura.

La Regione Abruzzo, con la DGR 7.09.2007 n. 904 R, ha effettuato il primo adeguamento degli Allegati A e B della DGR n. 119/02 R, in esito alla entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 152/06 R e s.m.i., con la quale non ha “ribadito” l’esclusione dalle procedure di VIA degli impianti di recupero sottoposti alla procedure semplificate già disposta dalla citata Parte II del D.Lgs. n. 152/06 R, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Infatti, la suddetta deliberazione, prendendo atto della modifica apportata dal D.P.C.M. 7.03.2007 all’Allegato A, lett. i) e l) del D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i., in esito alla sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04 - ha riformato, in conformità, gli Allegati A e B della D.G.R. n. 119/02 R, che individua le categorie di opere assoggettate alla procedura di VIA regionale, includendo anche gli impianti prima esclusi dalla verifica di compatibilità ambientale. Si veda, a proposito, la nota della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Assistenza Legale, prot.n. 11880 del 7.05.2008, avente per oggetto “Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata – Artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06”, nota inviata in risposta ad un quesito della Provincia di L’Aquila.

L’adeguamento del quadro normativo regionale al precetto fissato dal giudice comunitario nella sentenza sopra richiamata – e recentemente riconfermato dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza 5.07.2007, causa C-255/05, si è sostanziato, del resto, in un’attività di carattere vincolato per l’Amministrazione.

Inoltre la Regione Abruzzo, con la DGR 17.03.2008, n. 209 R avente per oggetto “DGR 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 (G.U. n. 24 del 29.01.2008)”, ha altresì provveduto ad aggiornare le disposizioni regionali in materia

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